REGIONE SICILIANA
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Titolo VIII
La finanza comunale


Capo I
Finanza e contabilità


Art. 86
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.


Art. 87
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni da imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
6. I servizi preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle funzioni svolte che sono periodicamente aggiornate così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore.
I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) acquisire all'ente delle entrate preventivate necessarie per il funzionamento dei servizi erogati, attivando tutte le procedure previste in materia;
b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.
7. Il ricorso al credito è limitato al funzionamento di opere interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.
8. L'autonomia finanziaria è perseguita attraverso una equilibrata, oculata e razionale gestione delle risorse in relazione agli obiettivi di programma.


Art. 88
Anagrafe tributaria

E' istituita l'anagrafe tributaria che riferita ai soggetti ed imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire gli scopi di cui al precedente articolo. A tal fine, l'ente si avvale di tutte le informazioni interne ed esterne nonché di esperti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.


Art. 89
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo primo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche, salvo che, per legge, non debbano essere destinate ad altre finalità.


Art. 90
Programmazione e gestione finanziaria

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. Gli atti fondamentali attraverso cui si svolge la programmazione operativa e la gestione finanziaria dell'ente sono:
a) il programma amministrativo del sindaco presentato al momento della candidatura ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, che stabilisce il programma che intende realizzare il sindaco;
b) il bilancio di mandato di cui all'art. 20 del presente statuto;
c) la relazione previsionale e programmatica con va lenza triennale ed aggiornamento scorrevole annuale, che de ve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui alla lett. a) ed individuare per ogni esercizio gli obiettivi generali da conseguire;
d) il programma triennale delle opere pubbliche anche in relazione al bilancio triennale del Comune che deve essere articolato per settori.
L'intervento, con l'indicazione per ogni settore delle relative priorità, è redatto secondo quanto prevede la legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) programma generale degli obiettivi predisposto dal direttore generale quale documento di programmazione e di controllo della gestione ai sensi dell'art. 197 T. U. L. C. P. n. 267/2000.
3. Il bilancio di previsione annuale viene redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Il piano esecutivo di gestione, approvato dalla giunta municipale su proposta del direttore generale ove esiste, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato, determina gli obiettivi di gestione che vengono affidati ai responsabili degli uffici e dei servizi assieme alle risorse necessarie per la loro realizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 169 decreto legislativo n. 267/2000.
Gli atti previsti alle lett. b), c), d), e) sono formati, in coerenza con le linee programmatiche fissate dagli organi di Governo, dal direttore generale, dal funzionario responsabile del servizio finanziario e dagli altri dirigenti nei termini e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
6. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.


Art. 91
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.


Art. 92
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.


Art. 93
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Il regolamento di contabilità disciplina le funzioni dell'organo di revisione.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.


Art. 94
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine fissato dal regolamento;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.


Art. 95
Controllo interno di gestione

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dovrà prevedere la costituzione di apposito ufficio, alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi di Governo del Comune.
2. L'ufficio di indirizzo e di controllo provvede, insieme con i compiti di cui al precedente articolo, alle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede al verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
3. Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati.
Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell'organizzazione del l'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.
4. Il controllo di gestione è effettuato per l'intera attività amministrativa e gestione del Comune ed è svolto con cadenza periodica, da stabilirsi in sede di attivazione del servizio.
Si articola nelle seguenti fasi:
a) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi;
b) rilevazione dei risultati raggiunti;
c) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. L'ufficio redige, con le cadenze temporali stabilite in sede di attivazione del servizio, distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate, relative sia al controllo strategico di attuazione del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro 10 giorni successivi al trimestre al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al presidente della commissione consiliare di controllo e garanzia. Il sindaco e la giunta, collegialmente, e la commissione consiliare, pure collegialmente, possono effettuare presso l'ufficio ogni approfondimento utile per il miglioramento dell'organizzazione comunale. La commissione riferisce al consiglio le risultanze degli atti trasmessi dal l'ufficio, insieme con le proprie proposte ed il sindaco e la giunta comunicano le loro valutazioni e indicazioni.


Art. 97
Controllo strategico

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 3007/99, n. 286, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dovrà prevedere la costituzione di apposito ufficio, posto alle dirette dipendenze del sindaco per l'espletamento delle attività di controllo strategico.
2. La funzione del controllo strategico è quella di valutare l'adeguatezza delle scelte operate dall'organo di Governo, in sede di determinazione di programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Questo tipo di controllo, più che il raggiungimento dei risultati ottenuti (attività attinenti al controllo di gestione vero e proprio), deve verificare:
a) l'adeguatezza delle risorse previste rispetto agli obiettivi programmati;
b) la corrispondenza tra le scelte operate e le risorse umane assegnate per il raggiungimento di un obiettivo;
c) gli eventuali scostamenti tra previsione e gestione attuativa e, conseguentemente, individuare soluzioni utili da inserire nella programmazione dell'anno successivo.