Titolo VII
Forme di collaborazione
Art. 83
Convenzioni
Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di Comune interesse.
Il Comune promuoverà l'istituzione di un organismo di coordinamento dell'attività sopracomunale da definire con apposito regolamento concordato con gli enti interessati per la risoluzione dei problemi complessivi di interesse comune con particolare riferimento alle problematiche socio-economiche, urbanistiche, turistiche.
Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
Art. 84
Consorzi
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio.
A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
Art. 85
Accordi di programma
Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 2 o più tra i soggetti predetti, il sindaco, qualora di competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta al l'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di program ma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, regolata dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di program ma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.