REGIONE SICILIANA
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Titolo V
Il procedimento amministrativo


Art. 75
Partecipazione al procedimento amministrativo

L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di democrazia, di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, di efficienza ed efficacia che costituiscono criteri non de rogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale.
Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento amministrativo garantendo adeguatezza dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva e obbligatoria emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura, il cui nome deve essere reso pubblico.
I procedimenti amministrativi possono essere a istanza di parte sulla quale il funzionario deve pronunciarsi in merito oppure a impulso d'ufficio del quale l'amministrazione deve darne comunicazione agli interessati del provvedimento.
In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzioni rilevanti ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta scritta dell'interessato, copie od estratti di documenti. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati, devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione soggettiva dell'interessato.
La legge o il regolamento possono prevedere casi in cui è provvisoriamente inibita la partecipazione al procedimento amministrativo di chi è titolare di diritto o interesse legittimo.
Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.


Art. 76
Concessione vantaggi economici

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'apposito regolamento.
L'effettiva osservanza di detti criteri o modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
E' istituito un albo di soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.