Titolo III
Il difensore civico
Art. 45
Istituzione dell'ufficio
Nel Comune di Aci Catena può essere istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del l'amministrazione comunale e delle aziende e sui dipendenti, segnalando al sindaco, al segretario generale e ai funzionari responsabili, gli abusi, le disfunzioni, le carenze sui ritardi nei confronti dei cittadini.
Egli deve verificare, su fondata segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di sua iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
L'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitale non rientra nell'azione del difensore civico.
Al difensore civico spetta una indennità di funzioni, comprensiva di rimborso spese, stabilite dal consiglio comunale in sede di nomina, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
Tale indennità viene determinata contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.
Art. 46
Ruolo e attribuzioni
Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui. Egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
E' facoltà del difensore civico, quale garante del l'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a., di presenziare senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.
Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
Ha diritto di ottenere a richiesta, senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale, di quelli da essi richiamati e dei documenti istruttori.
Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.
In ogni circostanza, il difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.
Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
Al difensore civico spetta il diritto di consultare tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale, dei provvedimenti del sindaco, degli assessori, del direttore generale, del segretario e dei funzionari e di averne fotocopia.
Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.
Il difensore civico non può curare la tutela dei diritti dei dipendenti comunali demandata dall'ordinamento vigente alle organizzazioni sindacali.
Art. 47
Funzioni
Il difensore civico svolge più in particolare le seguenti funzioni:
a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;
b) sollecita interventi finalizzati a rimuovere fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini previsti dalle leggi regionali vigenti e dai regolamenti;
c) riferisce periodicamente circa il suo operato al consiglio comunale;
d) riferisce al sindaco di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati in ordine al funzionamento dei servizi comunali;
e) egli può eseguire accertamenti sull'operato dei servizi dell'amministrazione comunale, degli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui fa parte, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione;
f) esercita le funzioni di cui all'art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dal l'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso i servizi comunali.
Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico rileva che pratiche simili di altri soggetti si trovano in identica posizione opera anche per queste ultime.
Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.
Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni fa riferimento anche alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla convenzione europea del 1950, alla carta sociale europea del 1961, ai due patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ed al codice internazionale dei diritti umani.
Art. 48
Requisiti per la elezione
All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e sia in possesso di ottime referenze di carattere morale e civile. E' richiesto il possesso del diploma di laurea in materie giuridico - amministrative od equipollenti.
Il difensore civico è eletto fra i cittadini residenti del Comune di Aci Catena in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
Non possono essere eletti alla carica di difensore civico coloro che:
a) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale;
b) siano titolari di qualsiasi carica elettiva di primo e secondo grado;
c) siano membri degli organi che esercitano il controllo sugli atti dell'ente locale;
d) siano in rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con gli amministratori comunali, il segretario, i funzionari e siano in rapporto di debito credito o in lite pendente con il Comune, o abbiano da quest'ultimo conferiti incarichi professionali;
e) siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'amministrazione comunale;
f) abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito politico.
Art. 49
Sistema di elezione - Nomina - Revoca - Decadenza
L'amministrazione comunale per provvedere alla elezione del difensore civico, pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti previsti, con la richiesta di presentare il curriculum da parte degli interessati.
Gli aspiranti dovranno produrre istanza, allegando il curriculum e dimostrando di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste.
L'esame della documentazione al fine del riscontro dei requisiti è demandata al settore affari generali preposto per la predisposizione degli atti deliberativi inerenti.
Esperiti gli adempimenti preliminari di cui al precedente comma il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
Se l'elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva, senza necessità di convocazione sino alla elezione.
Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienze di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché per perdita della residenza in Acicatena, nonché per la perdita della cittadinanza italiana e dei diritti politici. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali, previa contestazione e con la procedura di cui alla legge regionale n. 31 del 24 giugno 1986, art. 14.
Art. 50
Durata in carica
Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
Il consiglio comunale procede alla nomina del difensore civico entro 45 giorni dal suo insediamento.
Il difensore civico esercita le sue funzioni durante i 45 giorni necessari per l'elezione del sostituto. Tali funzioni cessano, comunque, decorsi 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
Nel caso di dimissioni irrevocabili o di vacanza della carica nel corso della legislatura, il consiglio comunale, esperite le procedure di cui all'art. 49, provvede alla nuova elezione alla prima adunanza successiva utile.
Art. 51
Relazioni annuali
Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
Il difensore civico nella relazione di cui al 1° comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Può essere chiamato a relazionare in giunta e in consiglio in merito alle questioni sottoposte al suo esame.
Art. 52
Mezzi e dotazioni
L'ufficio del difensore civico ha sede presso un idoneo locale messo a disposizione dal Comune, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo di dotazione da porre a disposizione del difensore civico per consentirgli di organizzare in piena autonomia le competenze del suo ufficio e le sue funzioni.